NIENTE RISARCIMENTO PER IL VOLO ANNULLATO


In tutti i casi in cui una compagnia aerea annulla un volo, comunicando l'annullamento entro i 14 giorni precedenti alla partenza, non si ha diritto ad alcun risarcimento per il disagio subito, ma solo al rimborso della spesa del biglietto. Lo prevede la normativa comunitaria in materia di  che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. In particolare, all'articolo 7 è previsto che non  spetta una compensazione pecuniaria da parte della compagnia se gli acquistenti dei biglietti siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;  siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.