Si ricorda che è possibile disdire alla scadenza annuale anche le polizze poliennali nel ramo danni stipulale prima del 2 aprile del 2007. Per dare la disdetta, però, occorre rispettare alcune regole.
La legge Bersani 40/07 prevede, infatti, che in caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Queste disposizioni sono operative per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ossia dal 2 aprile.
Le novità riguardano tutte le assicurazioni del ramo danni, quindi infortuni e malattie, polizze contro i rischi professionali, polizze per la casa, contro furto e incendio ecc., ossia tutte le coperture dai rischi per le quali era possibile stipulare un contratto con diversi anni di durata. Escluse, invece per legge le polizze vita per le quali si applicano altre regole.
Come stabiliscono chiaramente le norme, la disdetta può essere data in occasione della scadenza del premio annuale. E' previsto, però, un preavviso "lungo" di 60 giorni. In pratica chi intende dare disdetta deve verificare quando scade il pagamento e appuntarsi di inviare la raccomandata alla società due mesi prima della scadenza.