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Con la sentenza della Corte costituzionale non ci sono più dubbi : se manca l'impianto di depurazione delle acque il canone non deve essere pagato.
Vediamo nel dettaglio l'importanza della sentenza della Corte Costituzionale :
La Corte Costituzionale, chiamata a giudicare la legittimità del pagamento della quota di depurazione nelle bollette dell’acqua, a seguito del ricorso presentato da un cittadino contro le somme versate alla azienda di erogazione della fornitura idrica per un servizio non reso, ha dichiarato con la sentenza n. 335/08:
- L' illegittimità dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n.36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, e sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n.179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
- Illegittimità estesa anche all’art. 55 comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota relativa al servizio di depurazione, è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»; nella fattispecie si è stabilito che tale quota, pagata finora da tutti gli utenti del servizio idrico, non configura una tassa ma il corrispettivo di un servizio che, nei casi in cui manchino gli impianti, non viene erogato.
- Nella fattispecie la Corte ha stabilito che la quota in questione richiesta sinora a tutti gli utenti della fornitura idrica, a seguito della sentenza della Cassazione n. 96 del 04/01/2005, non configura una tassa ma il corrispettivo di un servizio il quale, nei casi in cui manchino gli impianti, non viene erogato. Tutto ciò viola l’articolo 3 della Costituzione in quanto discrimina chi paga la tariffa senza ricevere in cambio il servizio.
Detto semplicemente, la sentenza ha stabilito il principio, che, se nel Comune di residenza non sono attivi depuratori per le acque reflue, la quota della bolletta destinata alla depurazione non deve essere pagata dai cittadini.