Qualità e Sicurezza Controllata

QSC - Qualità e Sicurezza ControllataElettricisti e Termoidraulici qualificati al tuo servizio.
Per le tue emergenze. Nei prefestivi e nei festivi. 24 ore su 24.

 

Qualità, sicurezza, affidabilità.
Perche farne a meno?

QSC

 

La Camera di Commercio di Pisa, con delibera di Giunta n. 63 del 14 febbraio 1997, ha istituito il Marchio "QSC -Qualità e Sicurezza Controllata".
Il marchio è nato per contraddistinguere tutte quelle imprese di impiantistica, abilitate ai sensi della Legge n. 46/90, in grado di assicurare al consumatore un servizio di assistenza improntato secondo canoni di regolarità e di scrupolosità, nel rispetto degli adempimenti burocratici.
Le imprese autorizzate all'utilizzo del marchio vengono iscritte in un apposito elenco dopo che la Commissione tecnica ha verificato il possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dal Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 110 del 18 marzo 1997. 

Per chi è

Il Marchio "QSC - Qualità e Sicurezza Controllata" è nato per garantire ai consumatori un servizio altamente qualificato fornito dalle imprese operanti nei settori dell'impiantistica elettrica e termoidraulica.
Le imprese autorizzate all'utilizzo del marchio si impegnano a prestare il Servizio Emergenza Guasti prefestivi e festivi, 24 ore su 24, "SOS Sicurezza", in base ad un calendario prestabilito.
Per usufruire del servizio telefonare al numero 050 574959.

Cosa fare per

Le imprese che intendono utilizzare il marchio devono presentare un'istanza attestante il possesso dei seguenti requisiti:

  1. sede legale o amministrativa principale nella circoscrizione della Camera di Commercio di Pisa;
  2. essere iscritte, come attive, nel Registro delle Imprese ovvero nell'Albo delle imprese artigiane ed avere ottemperato, nei termini di legge, al pagamento del diritto annuale;
  3. avere ottenuto il riconoscimento dell'abilitazione all'installazione, alla trasformazione, all'ampiamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della Legge n. 46/90;
  4. avere stipulato idonea polizza di assicurazione per un massimale non inferiore ad €1.032.913,80 (pari a 2 miliardi di lire), a copertura dei danni cagionati da fatti accidentali verificatisi nell'esercizio dell'attività;
  5. avere partecipato ad un corso di formazione di settore su tematiche manageriali, tecniche e giuridiche promosso dalla Camera di Commercio e svolto anche attraverso le Associazioni di categoria;
  6. non essere stata dichiarata fallita, salvi gli effetti della riabilitazione.